(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 17 del 29 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Calabria ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, e in attuazione della legge regionale n. 5/87, concorre con attivita' ed iniziative all'elevazione culturale dei giovani favorendone la partecipazione sociale. 2. A tal fine promuove la costituzione di centri polivalenti per favorire l'aggregazione sociale, l'uso comunitario del tempo libero, studi e ricerche sui problemi della condizione giovanile. 3. La Regione favorisce la creazione ed il potenziamento di iniziative di ricerca e di sperimentazione per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.