(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 17 del 29 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  Calabria  ai  sensi  dell'art. 49 del decreto del
Presidente della  Repubblica  del  24  luglio  1977,  n.  616,  e  in
attuazione  della  legge regionale n. 5/87, concorre con attivita' ed
iniziative  all'elevazione  culturale  dei  giovani  favorendone   la
partecipazione sociale.
   2.  A  tal fine promuove la costituzione di centri polivalenti per
favorire l'aggregazione sociale, l'uso comunitario del tempo  libero,
studi e ricerche sui problemi della condizione giovanile.
   3.  La  Regione  favorisce  la  creazione  ed  il potenziamento di
iniziative  di  ricerca  e  di  sperimentazione   per   lo   sviluppo
dell'associazionismo e della cooperazione.